Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

Madre Russia

  1. Denominazione È costituita ai sensi dell’articolo 36 e seguenti del Codice Civile e della legge 383/00 un’associazione socio-culturale di promozione sociale senza fine di lucro denominata: “Madre Russia” L’Associazione persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.
  2. Sede Sociale L’Associazione ha sede in Roma, Via ………………….; l’Associazione potrà attivare sedi secondarie e uffici distaccati, la sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L’Associazione può affiliarsi ad altri organismi nazionali o internazionali i cui scopi siano coerenti con quelli propri dell’Associazione. L’Associazione adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.
  3. Durata La durata dell’Associazione è illimitata nel tempo.
  4. Scopi L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. L’Associazione ha la finalità di creare opportunità formative, ricreative, culturali, d’impiego e imprenditoriali per persone fisiche e giuridiche nell’ambito delle attività di libera circolazione delle idee e del confronto interculturale mirato alla diffusione di un corretta definizione delle logiche sociali ed etiche della cultura russa nel rispetto e nell’applicazione dei dettati costituzionali, attraverso la condivisione delle idee, degli spazi, dei luoghi, delle esperienze. Per il perseguimento degli scopi associativi l’Associazione promuove e svolge la propria attività nei settori del lavoro, della politica, del turismo sociale, della cultura, dello sport, del tempo libero, della ricreazione, della formazione, dell’assistenza ai propri associati. Stipula convenzioni con organismi anche economici per la prestazione agevolata di beni e servizi ai propri associati. Svolge attività di stampa, editoria e propaganda. Opera comunque in tutti i settori nei quali i competenti organi statutari ritengano di intervenire per migliorare ed elevare la personalità degli associati, per promuovere, nella società, i valori della solidarietà, della partecipazione, della condivisione e dell’autorealizzazione. In particolare saranno compiti culturali dell’Associazione quelli di: Promuovere iniziative, incontri, dibattiti, conferenze, tavole rotonde su argomenti legati agli scopi sociali. Indire e organizzare seminari e corsi di formazione e di aggiornamento professionali. Favorire ogni iniziativa culturale quale, a titolo meramente esemplificativo, la creazione di organi di stampa, la fondazione di case editrici e testate giornalistiche, l’indizione di concorsi, l’istituzione di premi e di borse di studio. Premiare coloro che con il loro operato hanno onorato gli ideali cui s’ispira l’Associazione e gli associati che hanno maggiormente operato al fine del raggiungimento degli scopi sociali. Circa l’aspetto sociale, l’Associazione intende offrire agli associati la più vasta quantità di servizi possibili al primario scopo di affiancare, aiutare e sostenere gli associati che già operano o che intendono operare nei settori di interesse sociale. In particolare l’associazione potrà: svolgere indagini di mercato, studi economici, e statistici, piani di sviluppo territoriale, redigere piani di fattibilità intorno a progetti di natura economica e sociale, elaborare e fornire strumenti, analisi di mercato, piani di marketing, studi di settore, dati tecnici, business plan e altri elaborati, e qualsiasi altro mezzo idoneo ad ottenere le maggiori capacità di programmazione e di ottimizzazione degli obiettivi economici e sociali dei propri soci. Formare e fornire, personale specializzato e/o qualificato con o senza l’apporto di contributi privati o pubblici mediante corsi di formazione. Realizzare, gestire e offrire programmi di software, hardware, siti internet di propria o di altrui proprietà attraverso i quali divulgare e favorire lo scambio di conoscenze e opinioni tra i soci. A tale scopo l’Associazione potrà svolgere in proprio le attività consentite dalla legge nell’ambito della consulenza-assistenza in materia legale, commerciale, artigianale, industriale, edile, urbanistica, turistica, alberghiera, ristorazione, sportiva, finanziaria, assicurativa, tributaria, amministrativa, marchi e brevetti, diritto del lavoro, previdenza e assistenza. Sottoscrivere convenzioni con operatori commerciali, industriali, artigianali, e del terziario, presso cui gli associati potranno richiedere e ottenere facilitazioni e risparmi. Gli associati potranno anche fruire di attività e di servizi ricreativi organizzati per favorire la maggiore conoscenza e integrazione sociale. Per il raggiungimento degli scopi prefissati, l’Associazione potrà aderire ad altre associazioni, enti e organismi che perseguono analoghe finalità ovvero affiliare gli stessi. Potrà rendersi altresì promotrice della costituzione di società, cooperative e di qualsiasi altra struttura che, convenzionata con l’Associazione stessa, attui piani d’impresa i cui proventi siano in percentuale destinati ad assolvere le finalità dell’associazione. L’Associazione potrà acquisire, vendere, costruire, locare o gestire impianti ricreativi, culturali e ricettivi. È fatto divieto assoluto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che questo non sia imposto dalla legge.
  5. Categorie di soci Possono essere associati tutti coloro che condividono i principi e le finalità dell’Associazione, che godono di ottima moralità, che possiedono tutti i diritti civili e che non hanno riportato condanne penali. L’Associazione è a schema libero ed è costituita da soci suddivisi nelle seguenti categorie: Soci fondatori: i soci dalla cui iniziativa è nata l’associazione. Essi, individuati nell’atto costitutivo, hanno la qualifica di membri vitalizi, sono esentati dal versamento delle quote associative annuali ed hanno il diritto di voto nelle Assemblee. Soci ordinari: i soci che, interessati agli scopi sociali che l’Associazione si propone, partecipano in modo continuativo e permanente alle attività dell’associazione. Gli aspiranti soci ordinari devono presentare apposita domanda d’iscrizione correlata di versamento della quota d’iscrizione deliberata dal Consiglio di Amministrazione e rivestono tale qualifica a seguito di ammissione con giudizio insindacabile da parte del Consiglio di Amministrazione. Al momento dell’atto di ammissione i soci ordinari sono altresì tenuti al versamento della quota associativa nei modi, nei tempi e nella misura deliberate dal consiglio di Amministrazione. L’acquisto della qualità di socio ordinario comporta l’assunzione di tutti i diritti e di tutti gli obblighi derivanti dallo statuto sociale e dalle delibere assembleari e del Consiglio di Amministrazione. I soci ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee e possono ricoprire tutte le cariche sociali. Soci sostenitori: i soci che, oltre a versare la quota sociale iniziale a seguito di ammissione, sostengono le attività associative versando all’Associazione un contributo una tantum annuale nei modi, nei tempi e nella misura stabilite ogni anno dal Consiglio di Amministrazione. L’acquisto della qualità di socio sostenitore comporta l’assunzione di tutti i diritti e di tutti gli obblighi derivanti dallo statuto sociale e dalle delibere assembleari e del Consiglio di Amministrazione. I soci ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee e possono ricoprire tutte le cariche sociali. Soci benemeriti: i soci che, per particolari servigi resi all’Associazione, vengono nominati tali dal Consiglio di Amministrazione. È facoltà del Consiglio di Amministrazione attribuire a tale categoria di soci il diritto di voto in Assemblea ovvero di ricoprire cariche sociali. Tutti i soci devono godere di qualunque diritto civile, avere una buona reputazione e non aver subito alcuna condanna penale. Non sono ammessi soci a carattere temporaneo. Il diritto al voto nelle assemblee spetta a tutti i soci, come sopra, purché non minorenni. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressamente domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvare e osservare lo Statuto e i Regolamenti. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
  6. Ammissione dei soci L’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, che si esprime sulla domanda degli aspiranti soci con giudizio insindacabile e con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti. I soci, ordinari o sostenitori, in tal modo ammessi sono obbligati al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalle delibere assembleari e del Consiglio di Amministrazione. Le quote sociali e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento (per il computo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari), in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, s’intende che essa è stata respinta.
  7. Dimissioni ed esclusione dei soci La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi: Per dimissioni, con effetto nell’anno solare successivo a quello in cui il recedente ne da comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Per decesso. Per morosità a causa di un ritardo superiore ai tre mesi nel pagamento della quota e/o dei contributi sociali. Per decadenza ovvero per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione. Per delibera di esclusione emessa dal Consiglio di Amministrazione sulla base di accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto alla restituzione di quanto versato a qualsiasi titolo alla stessa Associazione. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, potrà adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto, in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
  8. Organi sociali. Sono organi dell’Associazione: L’Assemblea nazionale dei Soci; Il Consiglio di Amministrazione; Il Presidente e il Vice Presidente; Il Segretario Generale; Il Presidente Onorario; Il Collegio dei Sindaci; Il Collegio dei Probiviri; I Comitati e le Commissioni.
  9. Assemblea dei soci L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea è costituita dai soci fondatori, dai soci ordinari, dai soci sostenitori e dagli altri soci cui il Consiglio di Amministrazione ha attribuito il diritto di partecipazione e/o di voto. Ogni associato può rappresentare nell’assemblea con delega scritta da restare in atti fino ad un massimo di 5 associati. L’Assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione, lo ritenga necessario e, comunque, almeno una volta l’anno entro il quarto mese di ciascun anno con avviso inviato agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione, oppure mediante avviso affisso nel medesimo termine presso la sede sociale ovvero tramite pubblicazione dello stesso avviso nel sito web dell’Associazione. L’avviso deve contenere l’indicazione della sede, la data, l’ora e l’elenco delle materie da trattare. Ad ogni modo l’Associazione si doterà presso la sede sociale di un apposito albo o di un apposito spazio web riservato ai soci, dove i soci potranno appuntare notizie e informazioni in ordine alla convocazione dell’assemblea e dove gli organi sociali provvederanno ad affiggere per un periodo di almeno 10 giorni tutte le delibere emesse e tutti i rendiconti annuali. La convocazione dell’Assemblea, oltre che su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, può avvenire sulla base di una richiesta motivata e sottoscritta da almeno un terzo degli associati.
  10. Partecipazione all’assemblea Hanno diritto di partecipare all’Assemblea i soci indicati nell’articolo precedente purché in regola con il pagamento delle quote sociali.
  11. Deliberazioni dell’Assemblea L’Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita: In prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto; In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto. L’Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita: In prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto; In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto. Le delibere dell’Assemblea impegnano tutti gli associati, anche se assenti.
  12. Poteri dell’Assemblea L’Assemblea in seduta ordinaria Elegge il Presidente e il Segretario di seduta; Definisce il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; Elegge i membri del Consiglio di Amministrazione; Elegge i membri del Collegio dei Sindaci; Elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; Elegge, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Presidente Onorario; Approva il bilancio annuale e le relazioni che lo compongono; Delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque destinati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto; Delinea le direttive dell’attività e la programmazione generale; Delibera su tutte le questioni che il Consiglio di Amministrazione, ritiene opportuno sottoporre e sulle proposte degli associati.

L’Assemblea in seduta straordinaria: Approva il regolamento interno proposto dal Consiglio di Amministrazione; Delibera le modifiche dello Statuto; Delibera lo scioglimento dell’Associazione e nomina il liquidatore scelto anche tra persone estranee all’Associazione; Le proposte degli Associati devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per essere inserite nell’ordine del giorno dell’avviso di convocazione assembleare.

  1. Durata, eleggibilità e incompatibilità delle cariche sociali Saranno eletti membri del Consiglio di Amministrazione, soltanto gli associati aventi diritto di voto, purché in regola con il pagamento delle quote e/o dei contributi sociali. I componenti del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri possono essere scelti dall’Assemblea anche tra non associati, purché in possesso d’idonei requisiti morali e professionali. Tutti gli incarichi hanno durata quinquennale e i membri uscenti dopo il quinquennio sono rieleggibili. Le prestazioni svolte dal Consiglio di Amministrazione, dai Sindaci e dai Probiviri sono gratuite. È tuttavia riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nell’espletamento delle loro mansioni. Inoltre ai membri degli Organi Sociali suddetti potranno essere attribuite delle indennità annuali nei limiti dell’art.10, comma sesto, del Decreto Legislativo n. 460/1997.
  2. Consiglio di Amministrazione L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a dieci membri scelti tra gli associati che hanno diritto di voto in Assemblea. I componenti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Almeno uno dei membri del Consiglio di Amministrazione dovrà essere nominato tra i Soci fondatori. Se durante il suo mandato un membro viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla sua sostituzione a titolo provvisorio fino alla successiva riunione assembleare, che provvederà alla sostituzione definitiva. Le funzioni del consigliere nominato in tal modo dall’Assemblea cesseranno alla data in cui doveva spirare il mandato del consigliere sostituito. Se risultasse impossibile procedere alla sostituzione da parte del Consiglio di Amministrazione, provvederà l’assemblea dei soci in sede di riunione ordinaria. Nel caso in cui la nomina provvisoria fatta dal Consiglio di Amministrazione non fosse ratificata dall’Assemblea, le deliberazioni assunte nel frattempo dal Consiglio di Amministrazione rimarranno nondimeno valide. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta è necessario su convocazione del Presidente o della maggioranza dei consiglieri. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono valide quando alle sedute partecipano la metà dei suoi membri più uno. Esse sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto per procura o per corrispondenza non è ammesso. Al Consiglio di Amministrazione sono devoluti i più ampi poteri per amministrare il patrimonio dell’Associazione, nonché tutte le attribuzioni relative all’organizzazione, alla gestione amministrativa e tecnica dell’Associazione medesima essendo autorizzato a compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli demandati all’Assemblea ai sensi dell’art. 12 dello statuto. In particolare il Consiglio di Amministrazione: Nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Generale; Propone all’Assemblea la nomina del Presidente Onorario; Fissa le linee programmatiche approvando il programma annuale di attività dell’Associazione e il relativo rendiconto preventivo; Ratifica il bilancio annuale accompagnandolo con una propria relazione; Decide in merito alla gestione dell’Associazione. All’uopo il Consiglio di Amministrazione può avvalersi dell’apporto lavorativo, intellettuale e di consulenza dei soci che potranno essere inquadrati in commissioni, comitati e comunque in organi interni presieduti da almeno un membro del Consiglio di Amministrazione. Delibera insindacabilmente sui provvedimenti di ammissione e di esclusione dei soci; Determina l’ammontare delle quote e dei contributi a carico degli associati, indicando tempi, modi ed entità dei versamenti suddetti; Stabilisce la data, il luogo e l’ordine del giorno delle riunioni assembleari; Esegue le deliberazioni dell’Assemblea dei soci; Formula il regolamento interno, che dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci; Amministra il patrimonio associativo e delibera su tutti i fatti che non siano di competenza dell’Assemblea. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice presidente o, in assenza anche di quest’ultimo dal Segretario Generale. I verbali del Consiglio di Amministrazione, firmati dal Presidente e dal Segretario Generale, devono essere redatti su apposito libro del medesimo Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione affida al Segretario Generale la cura della tenuta dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, nonché la cura della tenuta del libro degli associati.
  3. Il Presidente e il Vice presidente Il Presidente ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, dirige l’attività dell’Associazione e svolge tutte le funzioni a egli delegate dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati da Vice Presidente e in assenza di questi dal Segretario Generale. Il presidente può aprire ed estinguere i conti correnti bancari e/o postali.
  4. Segretario Generale Il Segretario Generale svolge le attività che gli sono delegate dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione. Può ricevere le quote associative e ogni altra entrata, avrà il compito di compilare il registro di cassa e di presentare al Consiglio di Amministrazione il rendiconto finanziario annuo.
  5. Presidente onorario La carica di Presidente Onorario, se eletto dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha natura prettamente onorifica e, pertanto, non consente l’attribuzione di alcun potere decisionale nell’ambito dell’Associazione e di fronte a terzi. Il Presidente Onorario avrà il compito di tenere alto il nome e il prestigio dell’Associazione nel pieno raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione. Sull’operato del Presidente Onorario il giudizio è rimesso alla sola Assemblea dei Soci secondo le regole dell’Assemblea straordinaria. La carica non comporta il riconoscimento di alcun compenso economico e/o professionale.
  6. Commissioni e comitati Al fine di realizzare al meglio gli scopi sociali, il Consiglio di Amministrazione, come previsto dalla lettera e dell’articolo 14, può costituire e avvalersi di Commissioni, Comitati e altri organismi tesi ad affiancare, aiutare e sostenere il medesimo Consiglio di Amministrazione in ogni settore dell’oggetto sociale ritenuto meritevole di maggiore approfondimento e/o di primario interesse sociale. Tali organi, i cui membri e numero sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta e saranno presieduti da un membro del Consiglio di Amministrazione, avranno una funzione interna alla medesima Associazione e sul loro operato svolto giudicherà lo stesso Consiglio di Amministrazione con la maggioranza assoluta dei suoi consiglieri.
  7. Collegio dei sindaci Il collegio dei Sindaci, se nominato dall’Assemblea, è composto da tre membri effettivi, di cui uno fungerà da presidente, eletti dall’Assemblea dei soci anche tra i non associati, purché siano in possesso d’idonei requisiti morali e professionali. I sindaci durano in carica cinque anni, sono rieleggibili ed hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Al Collegio dei Sindaci è demandato, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione contabile e amministrativa dell’Associazione, redigendo le prescritte relazioni periodiche sull’apposito Libro delle adunanze del Collegio dei Sindaci.
  8. Collegio dei probiviri Il collegio dei Probiviri, se nominato dall’Assemblea, è composto da cinque membri effettivi, di cui uno fungerà da presidente, eletti dall’Assemblea dei soci anche tra i non associati, purché siano in possesso d’idonei requisiti morali e professionali. I Probiviri durano in carica cinque anni, sono rieleggibili e non hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Al Collegio dei Probiviri sono demandate, nelle forme e nei limiti d’uso, tutte le controversie insorte tra l’Associazione e i soci e viceversa, nonché tutte le funzioni interpretative dello Statuto e del Regolamento di attuazione dello Statuto. Il Collegio dei Probiviri può assumere ogni informazione o chiarimento ritenuti utili ai fini di decidere.
  9. Il Patrimonio Il patrimonio dell’Associazione è costituito da: Un fondo sociale costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori a titolo di fondo iniziale di dotazione; Quote sociali iniziali versate dagli associati parificati ai soci fondatori, dai soci ordinari e dai soci sostenitori al momento dell’ammissione destinati a incrementare il fondo sociale; Ogni altro bene immobile o mobile di cui l’Associazione è proprietaria o titolare per acquisto, lascito o donazione e risultanti dal Libro degli Inventari, e di tutti gli altri valori dei quali abbia piena disponibilità. Finché dura l’associazione, gli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  10. Le entrate Le entrate dell’Associazione sono costituite da: Elargizioni volontarie effettuate dai soci fondatori; Quote associative versate annualmente dagli associati ordinari; Contributi una tantum versati annualmente dagli associati sostenitori; Conferimenti di somme di denaro o elargizioni eccezionali resi dai soci benemeriti; Pagamenti effettuati dai soci e dai terzi per i servizi ricevuti dall’Associazione; Sovvenzioni e contributi che l’Associazione può ottenere da terzi, dallo Stato, dagli Enti e Istituti privati o pubblici; Liberalità tra vivi e mortis causa che l’Associazione potrà essere autorizzata a ricevere in conformità alle disposizioni di legge; Proventi derivanti da sponsorizzazioni di carattere pubblicitario o premi elargiti anche in forma contrattuale da Aziende, Enti e Istituti pubblici e privati; Redditi di capitali mobili e immobili del fondo patrimoniale; Tutti i proventi e i ricavi incassati dall’Associazione nell’ambito dello svolgimento di qualunque iniziativa intrapresa nell’ambito delle finalità associative indicate nel presente Statuto ivi compresi i proventi realizzati in dipendenza di convenzioni sottoscritte con terzi da parte dell’Associazione.
  11. Morosità degli associati Ogni associato deve versare le quote e i contributi sociali stabiliti dall’Associazione nel pieno rispetto delle scadenze e delle modalità di pagamento richieste. Gli associati che non versino le quote e/o i contributi sociali entro 90 giorni dalla scadenza fissata decadono automaticamente come tali.
  12. Rendiconto consuntivo L’esercizio finanziario ha inizio il primo Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine dell’esercizio e, comunque, entro il mese di Marzo dell’anno successivo il Segretario Generale presenta al Consiglio di Amministrazione il rendiconto dell’anno precedente, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Sindaci, se nominato dall’Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione, a sua volta, ratifica il bilancio e redige e approva una propria relazione sulla gestione. Il bilancio, così formato dal rendiconto e dalle suddette relazioni, dovrà essere sottoposto entro il 30 Aprile all’Assemblea dei soci per l’approvazione definitiva. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima della data fissata per la convocazione dell’Assemblea dei soci a disposizione degli associati che abbiano interesse alla consultazione.
  13. Reinvestimento degli avanzi di gestione Gli eventuali avanzi di gestione che scaturiscono dalla chiusura di ogni esercizio finanziario devono essere reinvestiti secondo le finalità del presente Statuto. Durante la vita dell’Associazione è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  14. Scioglimento Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato dall’Assemblea degli associati. Il Consiglio di Amministrazione compirà gli atti necessari per la destinazione del saldo di cassa e del patrimonio eventualmente residuo. Il patrimonio finale deve essere devoluto dall’Associazione a Enti, Istituti o Associazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  15. Controversie Eventuali controversie tra gli associati o tra questi e l’Associazione e i suoi organi saranno demandate al Collegio dei Probiviri di cui all’articolo 20 del presente Statuto, qualora non fosse stato nominato il Collegio dei Probiviri, saranno poste all’attenzione di tre arbitri che saranno nominati e giudicheranno ai sensi di legge in materia di lodo arbitrale.
  16. Norme di rinvio Per tutto quanto non espressamente previsto in questo Statuto, si fa riferimento alle norme dettate dalla legge in tema di associazioni.

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